Pignoramento Immobiliare: esecuzione immobiliare – art 555 cpc

COPERTINA ART 555 CPC COMMENTO

Pignoramento Immobiliare: esecuzione immobiliare – art 555 cpc

il pignoramento immobiliare consiste in un atto scritto e sottoscritto, a pena di nullità, dal difensore (del creditore procedente) munito di procura speciale essendo un atto contenente una domanda giudiziale.

La mancata sottoscrizione (motivo di nullità) può essere impugnata, nel termine di 20 gg dal compimento dell’atto, con l’impugnazione agli atti esecutivi ex art 617 cpc

tale atto deve contenere l’ingiunzione di cui all’art 492 cpc (in sua mancanza tale vizio può essere fatto valere in qualunque stato e grado del giudizio – senza soggiacere al termine di 20 gg per la proposizione agli atti esecutivi previsto dall’art 617 cpc) e l’indicazione esatta (attraverso gli elementi di cui all’art 2862 cc) dei beni che il creditore intende sottoporre a pignoramento.

Cosa accade in caso di incompletezza degli elementi identificativi dei beni immobili? In tale caso la conseguenza è la nullità ma una nullità sanabile (ove non sia stata già dedotta con l’opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc) sanabile nel termine perentorio di 20 gg dall’avvenuto pignoramento.

Cosa accade invece in caso di omessa individuazione dei beni immobili? In tale caso la nullità è assoluta e NON può essere sanata potendo, invece, essere rilevata anche d’ufficio dal giudice anche oltre il termine perentorio di 20 gg dall’avvenuto pignoramento.

Quali sono gli effetti del pignoramento? Allora, nel pignoramento immobiliare sono identificabili due diversi momenti:

1)la notifica al debitore (che ha l’effetto di rendere efficace nei suoi confronti il pignoramento)

2)la trascrizione nei pubblici registri (che ha l’effetto di rendere i terzi partecipi dell’avvenuto pignoramento e, quindi, di renderlo ad essi opponibile.

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